Progetto PASS — Punto Assistenza Sport e Sociale – Finanziato da MLPS · Avviso 2/2025

Organizzazione Cittadino Lavoratore dello sport cambia

ASD e SSD che assumono: esonero contributivo totale fino a 8.000 euro l’anno

La circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026 rende operativo l’esonero per l’assunzione di madri con almeno tre figli. Riguarda le realtà sportive che occupano personale dipendente — e apre una possibilità concreta per le collaboratrici sportive sotto soglia.

1. La misura

L’art. 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumano donne con specifici requisiti familiari e occupazionali. L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026.

ElementoParametro
Misura dell’esonero100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
Massimale annuo8.000 euro per lavoratrice
Massimale mensile666,66 euro (21,50 euro al giorno per i mesi incompleti)
Decorrenza delle assunzioniDal 1° gennaio 2026
Durata – tempo determinatoFino a 12 mesi (anche in somministrazione)
Durata – trasformazione a tempo indeterminatoLimite complessivo di 18 mesi
Durata – tempo indeterminato24 mesi
IstanzaModulo online ELM3 – Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)

2. I requisiti della lavoratrice

RequisitoContenuto
Condizione familiareMadre di almeno tre figli minori di diciotto anni (17 anni e 364 giorni) alla data di assunzione
Condizione occupazionalePriva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
Lavoro subordinatoRapporti di durata inferiore a sei mesi non rilevano come impiego regolarmente retribuito
Lavoro autonomoRemunerazione annua inferiore a 5.500 euro
Co.co.co. e redditi assimilatiRemunerazione annua inferiore a 8.500 euro

La nozione di impiego regolarmente retribuito è riferita alla durata per il lavoro subordinato e alla remunerazione per il lavoro autonomo e parasubordinato: le soglie corrispondono ai limiti di reddito esenti da imposizione in ragione del diverso importo delle detrazioni.

IL PUNTO CHE INTERESSA LO SPORT Il requisito occupazionale guarda alla condizione precedente della lavoratrice. Per il lavoro parasubordinato la soglia è di 8.500 euro annui: una collaboratrice sportiva coordinata e continuativa con compensi al di sotto di quel limite risulta quindi priva di impiego regolarmente retribuito. Poiché la franchigia contributiva del lavoro sportivo è fissata a 5.000 euro e una parte rilevante delle collaborazioni si colloca in quella fascia, la platea potenzialmente assumibile con l’esonero è, nel nostro settore, più ampia di quanto la misura lasci intuire a prima lettura.

3. Il perimetro sportivo: chi può usarlo e chi no

L’esonero opera sulle assunzioni con contratto di lavoro subordinato. Nel settore sportivo riguarda quindi le ASD, le SSD e le imprese sportive che occupano personale dipendente con il CCNL dello Sport: istruttrici e tecniche inquadrate come lavoratrici subordinate, personale di segreteria e accoglienza, addette alla manutenzione e ai servizi di struttura, assistenti bagnanti nelle gestioni di impianti natatori.

Non rientrano invece nella misura le collaborazioni coordinate e continuative sportive disciplinate dal D.Lgs. 36/2021, che seguono un proprio regime contributivo e non configurano un’assunzione ai fini dell’esonero. La distinzione va tenuta ferma: è la prima domanda che arriva agli sportelli.

Restano fuori dal perimetro agevolabile anche i rapporti di apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato: due tipologie di uso frequente nella gestione di impianti e nelle attività a picchi stagionali. È ammesso invece il tempo parziale, con massimale ridotto in proporzione.

4. Durata e vincoli sulle trasformazioni

  • Tempo determinato: fino a 12 mesi, anche in somministrazione, con possibilità di proroga in conformità alla disciplina del rapporto a termine entro il medesimo limite complessivo.
  • Trasformazione a tempo indeterminato: limite complessivo di 18 mesi, ma l’esonero è riconosciuto soltanto se il rapporto a termine era già agevolato in forza della medesima disposizione. Non è quindi possibile assumere a termine senza istanza e recuperare il beneficio al momento della stabilizzazione.
  • Tempo indeterminato: 24 mesi.
  • Sospensione: possibile solo nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con differimento del periodo di godimento.

5. Che cosa resta fuori dallo sgravio

L’esonero non copre l’intera contribuzione. Restano dovuti i premi e i contributi INAIL, il contributo al Fondo di Tesoreria per il TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali, il contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e alla sanità integrativa.

Un’esclusione riguarda direttamente il comparto: resta dovuto anche il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi. Va considerato nel calcolo del risparmio effettivo.

6. Condizioni di spettanza

  • Art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006: regolarità del DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per le realtà sportive che applicano il CCNL di settore, la corretta applicazione contrattuale è dunque condizione di accesso al beneficio.
  • Art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015: l’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita della quota di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto e la comunicazione tardiva.
  • Contributo addizionale: in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza opera la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i rapporti a termine.

7. Cumulabilità e domanda

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. È invece compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, con l’agevolazione per i datori in possesso della certificazione della parità di genere e con le riduzioni che operano sulla contribuzione a carico della lavoratrice. L’INPS ha inoltre chiarito che la misura non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE.

L’istanza di ammissione va inoltrata all’INPS esclusivamente con il modulo online ELM3, disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” del sito dell’Istituto.

ORIENTAMENTO GRATUITO PRESSO GLI SPORTELLI PASS Gli sportelli PASS – Punto Assistenza Sport e Sociale offrono gratuitamente orientamento e supporto informativo ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del Terzo settore, lavoratori sportivi e cittadini sui temi della Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) e del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Il servizio ha natura di informazione qualificata e accompagnamento: gli operatori PASS forniscono orientamento sulla normativa e sugli adempimenti e indirizzano verso i soggetti competenti per gli approfondimenti professionali. Trova lo sportello più vicino su   www.ascpass.it

8. Riferimenti

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 210-213
  • INPS, circolare n. 82 del 29 luglio 2026
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1175 – D.Lgs. n. 150/2015, art. 31 – Legge n. 92/2012, art. 2, comma 30

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