1. Il Decreto direttoriale n. 198/2026 e il quadro del DM 125/2025
Con il Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, firmato dal Capo del Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Alessandro Lombardi, sono stati adottati i modelli ufficiali di verbale per le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli Enti del Terzo settore, previste dall’art. 96 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
Il provvedimento attua l’art. 5 del Decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, che ha definito forme, contenuti, termini e modalità dei controlli e che affida all’ufficio dirigenziale generale presso cui è istituito l’ufficio statale del RUNTS l’approvazione della modulistica. I tre modelli sono contenuti negli allegati 1, 2 e 3 del decreto, ne formano parte integrante e dovranno essere utilizzati in via esclusiva: gli esiti delle verifiche non potranno essere documentati in altra forma. Al decreto è data pubblicità nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
2. Allegato 1 – Il verbale di controllo ordinario
È il modello destinato ai controlli periodici triennali su tutti gli ETS iscritti al RUNTS (escluse le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, soggette a regimi propri). Il verbale è unico, ma prevede un regime alleggerito per i micro-enti: se nel triennio precedente l’ente ha depositato tutti i bilanci con entrate complessive pari o inferiori a 60.000 euro, si compilano solo alcune sezioni, con un controllo sensibilmente più snello.
2.1 La struttura: anagrafica e oggetto del controllo
La Parte I raccoglie i dati del soggetto responsabile e del soggetto incaricato del controllo, le modalità di svolgimento (solo documentale oppure anche “in loco”, con verbale di accesso allegato) e l’anagrafica completa dell’ente: iscrizione al RUNTS e relativa sezione, sede legale e PEC – di cui viene verificata la riferibilità all’ente e l’operatività –, personalità giuridica, attività di interesse generale dichiarate, legale rappresentante e organi sociali.
La Parte II è il cuore del controllo e passa in rassegna, sezione per sezione: la correttezza della denominazione e la compatibilità della forma giuridica con la sezione RUNTS; l’eventuale controllo o direzione da parte di soggetti esclusi dal Terzo settore (pubbliche amministrazioni, partiti, sindacati, associazioni datoriali); la compagine associativa; la conformità di atto costitutivo e statuto ai requisiti dell’art. 21 del Codice e a quelli specifici della qualifica (ODV, APS, enti filantropici, reti associative); l’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale; il rispetto dei limiti delle attività diverse (30% delle entrate complessive o 66% dei costi, DM 107/2021); la raccolta fondi; l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, inclusa la congruità dei compensi agli amministratori e il tetto del 40% in più rispetto ai contratti collettivi per le retribuzioni; la conformità dei bilanci; bilancio sociale e pubblicazione degli emolumenti; la corretta tenuta dei libri sociali; volontari e lavoratori (registro dei volontari, coperture assicurative, disciplina dei rimborsi, rapporto tra volontari e lavoratori); il patrimonio minimo per gli enti con personalità giuridica; gli organi sociali; le comunicazioni e i depositi obbligatori al RUNTS; le eventuali cause di scioglimento o estinzione, con una sezione dedicata alle fondazioni.
2.2 Gli esiti possibili
Se non emergono irregolarità, o se l’ente regolarizza quelle sanabili nel termine assegnato, il soggetto incaricato propone il rilascio dell’attestazione di avvenuto controllo. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate – dopo la notifica del verbale via PEC e la possibilità per l’ente di presentare controdeduzioni entro 15 giorni – la proposta può consistere in un controllo straordinario, in una diffida a regolarizzare o nell’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS (art. 17 DM 125/2025). Attenzione anche ai tempi di risposta durante il controllo: il mancato riscontro alle richieste documentali entro 20 giorni può condurre, da solo, alla proposta di cancellazione dal Registro (art. 14, comma 2 DM 125/2025).
3. Allegato 2 – Il verbale di controllo straordinario
Ricalca la struttura del verbale ordinario, ma si apre con l’indicazione delle motivazioni e dell’oggetto del controllo (art. 15 DM 125/2025), che può essere: generale, e allora il verbale si compila per intero; specifico, limitato a determinate verifiche, compilando solo le sezioni corrispondenti; oppure mirato alla regolare fruizione del social bonus (art. 12, comma 2 del DM 89/2022), con una sezione dedicata all’utilizzo esclusivo dei beni recuperati per le attività di interesse generale.
4. Allegato 3 – Il verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità
È il modello più insidioso per gli enti distratti. Se la notifica di avvio del controllo all’indirizzo PEC dell’ente non va a buon fine e l’ente risulta irreperibile, il soggetto incaricato attesta che il controllo non ha potuto avere luogo e propone direttamente l’adozione del provvedimento di cancellazione dal RUNTS (art. 13, comma 4 DM 125/2025). In altre parole: una PEC scaduta, non presidiata o non riferibile all’ente può costare l’uscita dal Registro, con la perdita della qualifica di ETS e dei relativi benefici. Verificare oggi che sede legale, PEC e recapiti sul RUNTS siano attivi e aggiornati è la singola precauzione più importante.
5. Il punto per lo sport: la verifica dedicata a EPS e APS sportive
I verbali contengono un passaggio che riguarda direttamente il mondo sportivo organizzato: nella sezione sulla compagine associativa è prevista una verifica specifica per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e per le loro articolazioni territoriali, iscritti al RUNTS. Viene accertato il numero di APS associate e, ove inferiore a 500, il numero di APS affiliate al livello apicale dell’ente, secondo i criteri della Circolare n. 2 del 5 marzo 2021.
Più in generale, per le ASD e le realtà sportive con qualifica di APS il controllo tocca i punti tipici della doppia disciplina: numero minimo di associati, rapporto tra enti associati e persone fisiche, apporto prevalente dei volontari, proporzione tra lavoratori e volontari, registro dei volontari e coperture assicurative, coerenza dello statuto con il Codice del Terzo settore e, per chi è anche iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con il D.Lgs. 36/2021. Le associazioni e società sportive iscritte esclusivamente al Registro delle attività sportive dilettantistiche, senza qualifica di ETS, restano fuori dal perimetro di questi controlli.
6. Quando partiranno i controlli
L’adozione dei verbali non segna ancora l’avvio operativo. Il DM 125/2025 prevede la formazione delle persone incaricate dei controlli, con corsi di almeno 40 ore conclusi da una prova finale; inoltre, in sede di prima applicazione, un apposito decreto dirigenziale individuerà la data da cui decorrerà il termine per il primo controllo ordinario, tenuto conto dell’attivazione della relativa sezione del sistema informativo RUNTS. Con la pubblicazione dei modelli, il sistema entra dunque nella fase conclusiva di preparazione: il tempo che resta è quello giusto per mettersi in regola.
7. Come prepararsi
Conoscere in anticipo il contenuto dei verbali consente di arrivare pronti. In sintesi, per un ente sportivo del Terzo settore è opportuno verificare che:
- PEC e sede legale sul RUNTS siano attive, presidiate e aggiornate (è la prima cosa che il controllore verifica, e l’irreperibilità porta alla proposta di cancellazione);
- lo statuto sia conforme all’art. 21 del Codice e ai requisiti della qualifica posseduta, e coerente con il D.Lgs. 36/2021 per le ASD;
- i bilanci del triennio siano stati approvati e depositati al RUNTS nei termini e nella forma corretta rispetto alla soglia dei 60.000 euro di entrate;
- le eventuali attività diverse restino entro i limiti del DM 107/2021 e il loro carattere secondario sia documentato negli atti di bilancio;
- i libri sociali obbligatori siano istituiti e compilati correttamente;
- il registro dei volontari sia tenuto regolarmente, le coperture assicurative siano attive e i rimborsi rispettino modalità e limiti fissati da un atto interno;
- compensi e retribuzioni rispettino i criteri di congruità e i limiti dell’art. 8 del Codice.
Sul portale è disponibile la Scheda di autovalutazione PASS, costruita sulle sezioni dei verbali ministeriali, per una prima verifica interna dell’ente.
8. I modelli di verbale (documenti ufficiali)
Di seguito i collegamenti alla modulistica pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- Allegato 1 – Verbale di controllo ordinario — scarica il modello (PDF)
- Allegato 2 – Verbale di controllo straordinario — scarica il modello (PDF)
- Allegato 3 – Verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità — scarica il modello (PDF)
Il testo del Decreto direttoriale n. 198/2026 è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9. Il supporto della rete PASS
Presso i Punti PASS ospitati dalla rete delle associazioni territoriali Confcommercio, ASD, APS sportive ed enti del Terzo settore possono ricevere gratuitamente orientamento e informazione qualificata sugli adempimenti del Codice del Terzo settore, sull’aggiornamento delle posizioni RUNTS e sulla documentazione da predisporre in vista dei controlli, con accompagnamento verso i servizi e i professionisti competenti.
Trova il Punto PASS più vicino e consulta guide e strumenti su ascpass.it.
