Progetto PASS — Punto Assistenza Sport e Sociale – Finanziato da MLPS · Avviso 2/2025

Organizzazione Cittadino Lavoratore dello sport cambia

Lavoro occasionale sportivo

«Occasionale» nello sport indica due istituti diversi, con regole, tetti e adempimenti che non coincidono. Confonderli è l’errore più frequente al momento della formalizzazione.

Orientamento, non consulenza. La qualificazione di una prestazione come occasionale dipende dalla sostanza concreta del rapporto, non dalla forma del contratto. Per la scelta e la formalizzazione rivolgiti al touchpoint PASS o a un consulente del lavoro.

Le due strade a confronto

Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)Prestazione occasionale INPS (art. 54-bis D.L. 50/2017)
Quando si usaPrestazione sportiva saltuaria, senza coordinamento stabile e senza abitualità: singolo evento, sostituzione isolata.Prestazioni di ridotta entità gestite tramite la piattaforma telematica INPS, richiamata dall'art. 25 D.Lgs. 36/2021.
Inquadramento fiscaleSe resa da lavoratore sportivo rientra nel regime del lavoro sportivo: franchigia fiscale fino a 15.000 € annui. Fuori da tale perimetro: redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. l) TUIR.Compenso esente IRPEF; nessuna ritenuta.
ContribuzioneGestione Separata solo sull'eccedenza oltre 5.000 € annui cumulati.Gestione Separata al 33% e premio INAIL al 3,5%, a carico dell'utilizzatore.
TettiNessun tetto normativo di importo: il limite è la non abitualità della prestazione.10.000 € annui per ciascun utilizzatore verso la totalità dei prestatori; 2.500 € annui per singolo prestatore dallo stesso utilizzatore.
Compenso minimoLibero.9 € netti l'ora, pari a circa 12,41 € lordi comprensivi di contribuzione e premio INAIL.
AdempimentiRicevuta con ritenuta d'acconto del 20% ove dovuta; versamento con F24, codice tributo 1040, entro il 16 del mese successivo; comunicazione al RASD.Registrazione preventiva di ente e prestatore sul portale INPS; comunicazione della prestazione almeno 60 minuti prima dell'inizio.

Che cosa è cambiato con il D.L. 71/2024

La Legge 106/2024, di conversione del D.L. 71/2024, ha abrogato l’art. 53, comma 2, lett. a) del TUIR, che assimilava ai redditi di lavoro autonomo le prestazioni sportive rese al di fuori del lavoro subordinato e della collaborazione coordinata e continuativa. Oggi la collocazione dipende dall’abitualità della prestazione:

Il punto di attenzione

L’occasionalità non è una scelta contrattuale: è un dato di fatto. Una prestazione che si ripete con regolarità, con orari concordati e inserimento stabile nell’organizzazione, non è occasionale nemmeno se documentata come tale — e in caso di verifica viene riqualificata, con recupero di contributi e sanzioni. Se la collaborazione è continuativa, la strada corretta è la co.co.co. sportiva oppure il rapporto subordinato con applicazione del CCNL Sport.

Dichiarazione dei redditi

Se i compensi da prestazione occasionale restano entro 4.800 € annui, costituiscono l’unica fonte di reddito e non concorrono altri redditi soggetti a dichiarazione, non sorge obbligo dichiarativo. La verifica va comunque fatta sul quadro reddituale complessivo della persona.

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Fac-simile in preparazione — collegare il file PDF quando disponibile.

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