Progetto PASS — Punto Assistenza Sport e Sociale – Finanziato da MLPS · Avviso 2/2025

Organizzazione Cittadino Lavoratore dello sport cambia

Partita IVA sportiva

La partita IVA non è un’alternativa sempre disponibile: è la forma corretta solo quando il rapporto è realmente professionale e autonomo.

Orientamento, non consulenza. L’apertura della partita IVA e la scelta del regime fiscale vanno valutate con un commercialista. Il touchpoint PASS ti orienta sul quadro delle regole e ti mette in contatto con i professionisti della rete.

Quando la partita IVA è la strada corretta

L’apertura della partita IVA deve essere rappresentativa di un reale rapporto professionale autonomo. Va considerata la presunzione dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2021: nell’area del dilettantismo, la prestazione che non supera le 24 ore settimanali per committente — escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive — si presume collaborazione coordinata e continuativa.

Presunzione relativa. Non è un automatismo: ammette prova contraria. Le parti possono legittimamente accordarsi su una forma diversa, ma l’onere di dimostrare la genuinità dell’assetto ricade su chi se ne discosta.

Il regime forfettario

L'esclusione dei primi 15.000 €

Con la circolare n. 14/2025 e la risposta a consulenza giuridica n. 956-13/2024 resa al CONI, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i primi 15.000 € di compensi di lavoro sportivo non concorrono al computo della soglia del regime forfettario. È il punto che nella pratica cambia di più: un lavoratore sportivo autonomo può percepire compensi sportivi ben oltre gli 85.000 € nominali senza decadere dal regime, perché la quota esente non entra nel conteggio.

Esempio. Compensi sportivi per 49.000 €: rilevano ai fini della soglia forfettaria solo 34.000 €, cioè l’eccedenza rispetto ai 15.000 € esenti. La soglia degli 85.000 € va misurata su questo importo, sommato agli eventuali compensi non sportivi.

Contribuzione previdenziale

Posizione del professionistaAliquota Gestione Separata
Non iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria25%
Iscritto ad altra gestione previdenziale o titolare di pensione24%

Errore ricorrente

L’aliquota del lavoratore sportivo non è il 33% della Gestione Separata ordinaria. Chi applica il 33% sovrastima il costo del rapporto e, spesso, rinuncia a un inquadramento corretto per una ragione sbagliata.