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Premi sportivi
Il riconoscimento di un risultato agonistico: regime ordinario e la novità dell’Agenzia delle Entrate del 2025.
Orientamento, non consulenza. Il trattamento del singolo premio va verificato con il commercialista, viste le interpretazioni recenti.
Fiscalità del risultato
Premi sportivi
Il riconoscimento di un risultato agonistico, tra il regime ordinario del premio e la novità interpretativa del 2025.
Il regime ordinario del premio
Chi può erogarlo
CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD ai propri tesserati atleti o tecnici, per i risultati agonistici (anche convocazioni a raduni o nazionali).
Natura
Legato all’alea del risultato: non è provento da lavoro sportivo, non comporta obbligo contributivo e non si cumula con i compensi sportivi.
Tassazione
Ritenuta del 20% a titolo d’imposta, versata con F24 (codice tributo 1047) entro il 16 del mese successivo; poi modello 770, quadro SH.
Rivalsa
Facoltativa: l’ente può trattenere la ritenuta dal premio oppure accollarsela (un premio di 400 € “costa” 80 €).
Soglia 300 €
Esenti dalla ritenuta i premi fino a 300 € annui per atleta erogati dallo stesso sostituto d’imposta (DL 38/2026). È una soglia, non una franchigia.
Compatibilità
Compatibile con il volontario e con i dipendenti pubblici.
La novità dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 9/2025)
Cosa cambia
Se il premio è erogato da ASD/SSD al proprio atleta o tecnico già contrattualizzato, non è più “premio puro” ma retribuzione variabile.
Effetto
Si applica la tassazione ordinaria (IRPEF, o IVA se autonomo): non più l’aliquota agevolata del 20%.
Attenzione
Maggiore burocrazia per ASD/SSD e rischio di contenzioso sulle interpretazioni pregresse.
La posizione dell’Agenzia appare in tensione con la ratio della Riforma: un chiarimento è atteso.
Sintesi del trattamento fiscale
| Tipo di premio | Trattamento fiscale |
|---|---|
| Da ente con contratto attivo | Retribuzione → tassazione ordinaria |
| Da ente diverso | Premio sportivo → ritenuta 20% |
| A volontari/tesserati senza contratto | Ritenuta 20% |
| Premi fino a 300 €/anno (stesso ente) | Esenti da ritenuta (dal 2026) |
La soglia dei 300 €: come funziona
Dal 2026
Il DL 38 del 27 marzo 2026 ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi fino a 300 € annui per atleta, erogati dallo stesso sostituto d’imposta.
Soglia, non franchigia
Entro 300 € nessuna ritenuta; superata la soglia anche di 1 €, la ritenuta del 20% colpisce l’intero importo, non solo l’eccedenza.
Anno 2025
Per i premi erogati nel 2025 la ritenuta del 20% era dovuta su tutto e non sono previsti rimborsi.
Adempimenti
Anche i premi esenti vanno riportati nel modello 770, quadro SH. Utile l’autocertificazione dell’atleta sui premi ricevuti da altri enti.
Materia rimaneggiata più volte tra 2024 e 2026: verifica sempre l’ultima versione con il commercialista.