Progetto PASS — Punto Assistenza Sport e Sociale – Finanziato da MLPS · Avviso 2/2025

Organizzazione Cittadino Lavoratore dello sport cambia

Premi sportivi

Il riconoscimento di un risultato agonistico: regime ordinario e la novità dell’Agenzia delle Entrate del 2025.

Orientamento, non consulenza. Il trattamento del singolo premio va verificato con il commercialista, viste le interpretazioni recenti.

Fiscalità del risultato

Premi sportivi

Il riconoscimento di un risultato agonistico, tra il regime ordinario del premio e la novità interpretativa del 2025.

Il regime ordinario del premio

Chi può erogarlo

CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD ai propri tesserati atleti o tecnici, per i risultati agonistici (anche convocazioni a raduni o nazionali).

Natura

Legato all’alea del risultato: non è provento da lavoro sportivo, non comporta obbligo contributivo e non si cumula con i compensi sportivi.

Tassazione

Ritenuta del 20% a titolo d’imposta, versata con F24 (codice tributo 1047) entro il 16 del mese successivo; poi modello 770, quadro SH.

Rivalsa

Facoltativa: l’ente può trattenere la ritenuta dal premio oppure accollarsela (un premio di 400 € “costa” 80 €).

Soglia 300 €

Esenti dalla ritenuta i premi fino a 300 € annui per atleta erogati dallo stesso sostituto d’imposta (DL 38/2026). È una soglia, non una franchigia.

Compatibilità

Compatibile con il volontario e con i dipendenti pubblici.

La novità dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 9/2025)

Cosa cambia

Se il premio è erogato da ASD/SSD al proprio atleta o tecnico già contrattualizzato, non è più “premio puro” ma retribuzione variabile.

Effetto

Si applica la tassazione ordinaria (IRPEF, o IVA se autonomo): non più l’aliquota agevolata del 20%.

Attenzione

Maggiore burocrazia per ASD/SSD e rischio di contenzioso sulle interpretazioni pregresse.

La posizione dell’Agenzia appare in tensione con la ratio della Riforma: un chiarimento è atteso.

Sintesi del trattamento fiscale

Tipo di premioTrattamento fiscale
Da ente con contratto attivoRetribuzione → tassazione ordinaria
Da ente diversoPremio sportivo → ritenuta 20%
A volontari/tesserati senza contrattoRitenuta 20%
Premi fino a 300 €/anno (stesso ente)Esenti da ritenuta (dal 2026)

La soglia dei 300 €: come funziona

Dal 2026

Il DL 38 del 27 marzo 2026 ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi fino a 300 € annui per atleta, erogati dallo stesso sostituto d’imposta.

Soglia, non franchigia

Entro 300 € nessuna ritenuta; superata la soglia anche di 1 €, la ritenuta del 20% colpisce l’intero importo, non solo l’eccedenza.

Anno 2025

Per i premi erogati nel 2025 la ritenuta del 20% era dovuta su tutto e non sono previsti rimborsi.

Adempimenti

Anche i premi esenti vanno riportati nel modello 770, quadro SH. Utile l’autocertificazione dell’atleta sui premi ricevuti da altri enti.

Materia rimaneggiata più volte tra 2024 e 2026: verifica sempre l’ultima versione con il commercialista.