Progetto PASS — Punto Assistenza Sport e Sociale – Finanziato da MLPS · Avviso 2/2025

Organizzazione Cittadino Lavoratore dello sport cambia

Tutele e ammortizzatori

Le prestazioni previdenziali e assistenziali garantite dall’iscrizione alla Gestione Separata INPS, in vigore dal 1° luglio 2023.

Orientamento, non consulenza. Le domande di prestazione si presentano tramite il Patronato della rete (50&Più Enasco). Importi e soglie sono riferiti al 2023-2024 e vanno verificati al momento della domanda.

Superati i 5.000 € annui di compensi, i contributi “minori” (2,03%) finanziano le prestazioni a tutela del lavoratore: malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare e disoccupazione. La parte pensionistica (IVS) ha l’imponibile ridotto del 50% fino al 31/12/2027.

Le prestazioni garantite

Tutele e ammortizzatori del lavoratore sportivo

Le indennità e le prestazioni previdenziali a cui può accedere chi versa i contributi alla Gestione Separata INPS.

NASpI — disoccupazione del lavoratore subordinato sportivo

A chi

Lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (dal 1/7/2023), apprendisti e soci lavoratori di cooperative.

Requisiti

Stato di disoccupazione con DID e almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

Cumulo con reddito

Compatibile entro le soglie 2024: 8.500 € da lavoro dipendente/parasubordinato, 5.500 € da autonomo. Entro soglia la NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto; oltre, decade.

Decadenza

Pensione di vecchiaia o anticipata, assegno di invalidità, nuova attività non comunicata all’INPS.

DIS-COLL — disoccupazione dei co.co.co.

A chi

Collaboratori coordinati e continuativi (parasubordinati) iscritti alla Gestione Separata.

Requisiti

Stato di disoccupazione e un mese di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione.

Importo e durata

75% del reddito medio mensile (soglia 1.425,21 € nel 2024; oltre, +25% della differenza, max 1.550,42 €), per un massimo di 12 mesi.

Cumulo

Come la NASpI: riduzione dell’80% del reddito entro le soglie.

Malattia

A chi

Co.co.co. e lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5.000 €. Indennità pagata direttamente dall’INPS.

Requisiti

Almeno 1 mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti (compenso mensile di circa 1.500 €); reddito dell’anno precedente non oltre il 70% del massimale.

Importo

Degenza ospedaliera: 16/24/32% di 382,61 € al giorno secondo i mesi di contribuzione. Malattia ordinaria: 50% dell’indennità di degenza (8/12/16%).

Come

Certificato del medico curante trasmesso telematicamente all’INPS.

Maternità

Requisiti

Madre: almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori al parto. Padre: nei casi previsti dalla legge.

Importo

80% del reddito medio giornaliero da collaborazione dei 12 mesi precedenti, entro i limiti annui di riferimento.

Compatibilità con la pensione

Vecchiaia e anzianità

Compatibili con lavoro autonomo e co.co.co. sportivo (art. 19 DL 112/2008).

Anticipata (Quota 100/102)

Non compatibile con reddito da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro occasionale fino a 5.000 € lordi annui.

Inabilità

Non compatibile con il lavoro.

ISEE

Rilevanza

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 € annui sono considerati ai fini del calcolo ISEE (condizione economica del nucleo familiare).

Utile da sapere quando si richiedono bonus, agevolazioni e prestazioni legate all’ISEE.