Progetto PASS — Punto Assistenza Sport e Sociale – Finanziato da MLPS · Avviso 2/2025

Organizzazione Cittadino Lavoratore dello sport cambia

IVA su permute e sponsorizzazioni in natura

La sponsorizzazione tecnica è il modello di finanziamento più diffuso nello sport dilettantistico. Dal 2026 si fattura in modo diverso.

Orientamento, non consulenza. La riscrittura dei contratti di sponsorizzazione e la determinazione della base imponibile vanno impostate con il commercialista. Questa pagina descrive il quadro delle nuove regole e i punti su cui intervenire.

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni di permuta, cioè negli scambi di beni e servizi senza corrispettivo monetario diretto.

Perché riguarda direttamente lo sport. Sponsorizzazioni tecniche, accordi di visibilità «in cambio merce» e forniture di beni o servizi contro prestazioni pubblicitarie sono, quasi sempre, operazioni permutative.

Come funziona una sponsorizzazione tecnica ai fini IVA

Nell’accordo lo sponsor fornisce beni o servizi — abbigliamento, attrezzature, forniture tecniche, consulenze — e l’associazione o società sportiva eroga in cambio prestazioni pubblicitarie o promozionali: uso del marchio, visibilità su divise e impianti, canali digitali, eventi, naming. Ai fini IVA il rapporto configura due operazioni autonome e distinte:

Entrambe le parti emettono fattura, applicano la propria aliquota IVA e determinano la base imponibile secondo il criterio dei costi sostenuti.

Che cosa entra nel calcolo dei costi

Costi diretti

Produzione, materie prime, personalizzazioni, servizi dedicati.

Costi indiretti

Quote di costi generali, amministrativi o del personale, imputate con criteri oggettivi.

Oneri accessori

Trasporto, logistica, confezionamento, costi tecnici e organizzativi.

I criteri di imputazione devono essere ragionevoli, coerenti, costanti nel tempo e adeguatamente documentati.

Il disallineamento tra valore contrattuale e valore IVA

Il valore contrattuale dello scambio resta ancorato a logiche di mercato, mentre il valore rilevante ai fini IVA si fonda sui costi effettivamente sostenuti. Ne consegue che sponsor e soggetto sportivo possono avere basi imponibili diverse e IVA esposta non coincidente. Da qui la necessità di prevedere clausole di conguaglio o di riequilibrio economico.

Quattro esempi

Esempio 1 — Sponsorizzazione tecnica con fornitura di abbigliamento

Voce sponsorImporto
Valore contrattuale dello scambio20.000 €
Produzione abbigliamento9.000 €
Personalizzazioni e stampe1.500 €
Trasporto e logistica500 €
Base imponibile IVA sponsor11.000 €
Voce ASDImporto
Progettazione grafica e comunicazione1.200 €
Gestione social e visibilità digitale800 €
Costi organizzativi imputabili500 €
Base imponibile IVA ASD2.500 €

Esempio 2 — Sponsorizzazione con servizi (integratori e consulenza)

Voce sponsorImporto
Produzione integratori6.000 €
Packaging e certificazioni1.000 €
Consulenza e personale2.000 €
Base imponibile IVA sponsor9.000 €
Voce SSDImporto
Produzione contenuti grafici700 €
Gestione canali e comunicazione800 €
Base imponibile IVA SSD1.500 €

Esempio 3 — ASD in regime L. 398/1991

Valore contrattuale dello scambio

15.000 €

Costi effettivi del materiale fornito dallo sponsor

8.000 €

Costi imputabili alla ASD

1.200 €

La ASD fattura la prestazione pubblicitaria sulla base dei propri costi, con IVA esposta più bassa, riduzione del debito IVA forfetario e possibile miglioramento del saldo IVA complessivo.

Esempio 4 — Clausola di conguaglio

Valore contrattuale

30.000 €

Base imponibile IVA sponsor

18.000 €

Base imponibile IVA ASD

3.000 €

Il contratto può prevedere un conguaglio monetario oppure un rafforzamento delle prestazioni pubblicitarie a carico del soggetto sportivo.

Che cosa fare ora

Per le ASD e SSD in regime 398/1991. La base imponibile fondata sui costi può risultare inferiore al precedente valore di mercato: ne deriva una possibile riduzione dell’IVA dovuta con il metodo forfetario. È un effetto favorevole, ma va documentato: senza tracciamento dei costi il criterio non è difendibile in sede di verifica.