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IVA su permute e sponsorizzazioni in natura
La sponsorizzazione tecnica è il modello di finanziamento più diffuso nello sport dilettantistico. Dal 2026 si fattura in modo diverso.
Orientamento, non consulenza. La riscrittura dei contratti di sponsorizzazione e la determinazione della base imponibile vanno impostate con il commercialista. Questa pagina descrive il quadro delle nuove regole e i punti su cui intervenire.
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni di permuta, cioè negli scambi di beni e servizi senza corrispettivo monetario diretto.
- La base imponibile non è più determinata sul valore normale di mercato.
- La base imponibile è pari ai costi complessivamente sostenuti dal soggetto che effettua la singola cessione o prestazione.
- Il nuovo criterio si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026; restano salvi i comportamenti adottati per le annualità precedenti.
Come funziona una sponsorizzazione tecnica ai fini IVA
Nell’accordo lo sponsor fornisce beni o servizi — abbigliamento, attrezzature, forniture tecniche, consulenze — e l’associazione o società sportiva eroga in cambio prestazioni pubblicitarie o promozionali: uso del marchio, visibilità su divise e impianti, canali digitali, eventi, naming. Ai fini IVA il rapporto configura due operazioni autonome e distinte:
- Una cessione di beni o una prestazione di servizi da parte dello sponsor.
- Una prestazione di servizi pubblicitari da parte del soggetto sportivo.
Entrambe le parti emettono fattura, applicano la propria aliquota IVA e determinano la base imponibile secondo il criterio dei costi sostenuti.
Che cosa entra nel calcolo dei costi
Costi diretti
Produzione, materie prime, personalizzazioni, servizi dedicati.
Costi indiretti
Quote di costi generali, amministrativi o del personale, imputate con criteri oggettivi.
Oneri accessori
Trasporto, logistica, confezionamento, costi tecnici e organizzativi.
Il disallineamento tra valore contrattuale e valore IVA
Il valore contrattuale dello scambio resta ancorato a logiche di mercato, mentre il valore rilevante ai fini IVA si fonda sui costi effettivamente sostenuti. Ne consegue che sponsor e soggetto sportivo possono avere basi imponibili diverse e IVA esposta non coincidente. Da qui la necessità di prevedere clausole di conguaglio o di riequilibrio economico.
Quattro esempi
Esempio 1 — Sponsorizzazione tecnica con fornitura di abbigliamento
| Voce sponsor | Importo |
|---|---|
| Valore contrattuale dello scambio | 20.000 € |
| Produzione abbigliamento | 9.000 € |
| Personalizzazioni e stampe | 1.500 € |
| Trasporto e logistica | 500 € |
| Base imponibile IVA sponsor | 11.000 € |
| Voce ASD | Importo |
|---|---|
| Progettazione grafica e comunicazione | 1.200 € |
| Gestione social e visibilità digitale | 800 € |
| Costi organizzativi imputabili | 500 € |
| Base imponibile IVA ASD | 2.500 € |
Esempio 2 — Sponsorizzazione con servizi (integratori e consulenza)
| Voce sponsor | Importo |
|---|---|
| Produzione integratori | 6.000 € |
| Packaging e certificazioni | 1.000 € |
| Consulenza e personale | 2.000 € |
| Base imponibile IVA sponsor | 9.000 € |
| Voce SSD | Importo |
|---|---|
| Produzione contenuti grafici | 700 € |
| Gestione canali e comunicazione | 800 € |
| Base imponibile IVA SSD | 1.500 € |
Esempio 3 — ASD in regime L. 398/1991
Valore contrattuale dello scambio
15.000 €
Costi effettivi del materiale fornito dallo sponsor
8.000 €
Costi imputabili alla ASD
1.200 €
La ASD fattura la prestazione pubblicitaria sulla base dei propri costi, con IVA esposta più bassa, riduzione del debito IVA forfetario e possibile miglioramento del saldo IVA complessivo.
Esempio 4 — Clausola di conguaglio
Valore contrattuale
30.000 €
Base imponibile IVA sponsor
18.000 €
Base imponibile IVA ASD
3.000 €
Il contratto può prevedere un conguaglio monetario oppure un rafforzamento delle prestazioni pubblicitarie a carico del soggetto sportivo.
Che cosa fare ora
- Verificare i contratti in essere che producono effetti nel 2026.
- Aggiornare la contrattualistica disciplinando la natura permutativa dello scambio, i criteri di determinazione della base imponibile IVA, lo scambio di informazioni sui costi ed eventuali meccanismi di conguaglio.
- Conservare idonea documentazione dei costi imputati.
- Informare preventivamente gli sponsor delle nuove modalità di fatturazione.