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Sicurezza sul lavoro
Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per le organizzazioni sportive con lavoratori o collaboratori.
Strumento informativo e di orientamento. La valutazione dei rischi e gli adempimenti di sicurezza vanno gestiti dal datore di lavoro con il RSPP, il medico competente e i soggetti qualificati.
La tua organizzazione ha lavoratori o collaboratori?
Si considerano tali i lavoratori subordinati, i collaboratori e — ai fini della sicurezza — anche i volontari, secondo i casi previsti dalla legge. Scegli la tab corrispondente alla tua situazione.
Con lavoratori o collaboratori, gli adempimenti di sicurezza sono obbligatori. Di seguito il quadro completo: per ciascun adempimento è indicato cosa è, quando scatta l’obbligo e chi se ne occupa. L’obbligo riguarda anche i collaboratori sportivi: in particolare scatta in presenza di un collaboratore che percepisce compensi superiori a 5.000 € annui.
DVR
Documento di Valutazione dei Rischi
Documento che individua e valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’organizzazione e indica le misure di prevenzione.
Quando: Obbligatorio per ogni organizzazione che abbia anche un solo lavoratore o collaboratore. Non delegabile dal datore di lavoro.
Chi se ne occupa: Redatto dal datore di lavoro con il RSPP e il medico competente, sentito il RLS.
DUVRI
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
Documento che valuta i rischi derivanti dall’interferenza tra le attività di soggetti diversi che operano nello stesso luogo (es. appalti, contratti d’opera).
Quando: Obbligatorio quando l’organizzazione affida lavori, servizi o forniture a imprese esterne all’interno della propria sede.
Chi se ne occupa: Redatto dal datore di lavoro committente.
Medico competente
Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
Medico specialista che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici (visite mediche, giudizi di idoneità).
Quando: Obbligatorio quando la valutazione dei rischi evidenzia rischi che richiedono sorveglianza sanitaria (es. videoterminali oltre soglia, movimentazione carichi).
Chi se ne occupa: Nominato dal datore di lavoro tra i medici in possesso dei titoli di legge.
Primo soccorso
Addetti al primo soccorso
Lavoratori designati e formati per gestire le emergenze sanitarie e prestare il primo soccorso fino all’arrivo dei servizi di emergenza.
Quando: Obbligatorio in ogni organizzazione con lavoratori: almeno un addetto designato e formato deve essere sempre presente.
Chi se ne occupa: Designati dal datore di lavoro e formati con corso secondo il D.M. 388/2003.
Antincendio
Addetti alla prevenzione incendi
Lavoratori designati e formati per la prevenzione incendi, la gestione delle emergenze e l’evacuazione.
Quando: Obbligatorio in ogni organizzazione con lavoratori: almeno un addetto designato e formato deve essere sempre presente.
Chi se ne occupa: Designati dal datore di lavoro e formati con corso secondo il D.M. 2 settembre 2021.
RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Figura che coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, supporta il datore di lavoro nella valutazione e nella gestione della sicurezza.
Quando: Sempre obbligatorio in presenza di lavoratori. Nelle organizzazioni di piccole dimensioni il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo (datore di lavoro RSPP), previa formazione.
Chi se ne occupa: Nominato dal datore di lavoro; può essere interno o esterno, in possesso dei requisiti di legge.
RLS
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
Quando: Previsto in ogni organizzazione con lavoratori. Nelle realtà fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori.
Chi se ne occupa: Eletto o designato dai lavoratori; ove non eletto internamente, le funzioni sono svolte dal RLS territoriale.
Per la redazione del DVR e la gestione degli adempimenti di sicurezza, il touchpoint indirizza al centro servizi convenzionato.
In assenza di lavoratori e collaboratori, gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 sono in larga parte non applicabili. Restano comunque le responsabilità generali di custodia e sicurezza degli ambienti e delle attrezzature. Se in futuro l’organizzazione inserisce anche un solo lavoratore o collaboratore, gli obblighi si attivano: torna su questa pagina per il quadro completo.